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La procedura di riconoscimento di una qualifica conseguita in un Paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o della Confederazione Svizzera è differenziata rispetto alla cittadinanza del richiedente: cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera e cittadini non comunitari


Cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera

Cosa è possibile richiedere

  • Diritto di stabilimento
    I cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una qualifica professionale  sanitaria ottenuta in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera,  che intendono esercitare stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento della loro qualifica ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.
    Consulta la sezione Diritto di stabilimento per cittadini EU 

  • Diritto alla libera prestazione di servizi 
    E’ prevista la possibilità di erogare prestazioni professionali saltuarie ed occasionali senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi al rispettivo Ordine, Albo o Collegio professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.
    Consulta la sezione Diritto alla libera prestazione di servizi  - cittadini EU per conoscere le qualifiche professionali che possono esercitare questo diritto e come ottonerlo:


Cittadini NON comunitari

Cosa è possibile richiedere 

  • Riconoscimento della qualifica
    I cittadini non comunitari, in possesso di titoli conseguiti in un Paese comunitario, dell'area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della loro professione in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento della loro qualifica.


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Immagine per Qualifiche conseguite in UE

I cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una qualifica ottenuta in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera,  che intendono esercitare stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento della loro qualifica ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

La procedura è diversificata a seconda delle professioni:

  • per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica documentale della sussistenza dei requisiti minimi di formazione, previsti dalla norma a fondamento del riconoscimento.
  • per tutte le altre, per cui non sono stati stabiliti requisiti minimi formativi, è necessario fare una valutazione della qualifica acquisita all’estero (percorso formativo ed eventuale attività lavorativa)

 

 

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E’ prevista la possibilità di erogare prestazioni professionali saltuarie ed occasionali senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi al rispettivo Ordine, Albo o Collegio professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.

​Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.

Per svolgere la prestazione in Italia per la prima volta occorre inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE. Tutte le informazioni sulla procedura, la modulistica e l'elenco dei documenti da presentare sono consultabili alla seguente pagina: Riconoscimento qualifiche professionali conseguite in Paesi comunitari o equiparati

Per le professioni a riconoscimento "automatico":

  • medico chirurgo
  • medico specialista
  • farmacista
  • medico veterinario
  • odontoiatra
  • odontoiatra specialista
  • infermiere
  • ostetrica

e per le professioni di seguito riportate, si procederà senza verifica preliminare delle qualifiche:

  • assistente di studio odontoiatrico
  • asistente sanitario
  • biologo Junior
  • chimico
  • chimico Junior
  • dietista/dietologo
  • educatore professionale
  • igienista dentale
  • logopedista
  • odontotecnico
  • ortottista assistente di oftalmologia
  • ottico
  • tecnico audiometrista
  • tecnico audioprotesista
  • tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • tecnico della neurofisiopatologia
  • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
  • tecnico ortopedico
  • terapista della neuro e psicomotrocità dell'età evolutiva
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • terapista occupazionale/ergoterapista

Per le altre qualifiche, non comprese negli elenchi precedenti, questa Amministrazione potrà svolgere un controllo preventivo della qualifica professionale prima di consentire l’esercizio temporaneo e occasionale della professione.

Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti previsti si comunicherà al prestatore se si procederà alla verifica delle sue qualifiche professionali.

In caso di verifica delle qualifiche si potrà richiedere l’effettuazione di una prova qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione conseguita nel Paese di origine rispetto a quella prevista dalla normativa italiana.

Prima di disporre la prova si procederà anche alla valutazione dell’eventuale esperienza professionale e/o l’aggiornamento professionale continuo o eventuali formazioni complementari conseguite che possano compensare le differenze riscontrate.

Questa Amministrazione comunicherà l’esito dell’istruttoria entro un periodo che può variare da un mese a quattro mesi, il termine decorre dal momento di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta; il periodo varia a seconda se si effettua o meno la verifica delle qualifiche.


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Data di pubblicazione: 30 luglio 2021, ultimo aggiornamento 16 maggio 2024

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